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DIAGNOSI ENERGETICHE

Settore Energetico ed Ambientale

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Obbligo di diagnosi energetica

Il decreto legislativo del 4 luglio 2014 n. 102 ha reso la diagnosi energetica obbligatoria per alcune tipologie di aziende (Grandi Imprese ed Imprese Energivore).


La diagnosi energetica (o "audit energetico") è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell'impresa: solo attraverso l’audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l’utilizzo. L'idea del Legislatore è che le diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.

Studio Viceconti attraverso la misurazione continua di tutti i parametri rilevanti (fabbisogni energetici, potenze, dati microclimatici e macroclimatici, presenze del personale, ore di funzionamento, ecc), permette di assumere le migliori decisioni (in termini di efficacia ed efficienza tecnica ed economica) sia nella fase progettuale degli interventi, sia nella fase di gestione successiva agli stessi.


Cosa si intende per "impresa energivora" obbligata?
Le imprese "a forte consumo di energia elettrica", altrimenti dette "energivore" sono quelle iscritte nell'elenco annuale tenuto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) e che beneficiano di agevolazioni sugli oneri di sistema. Ricordiamo che per accedere all'elenco è necessario rispettare contemporaneamente i seguenti tre criteri:

                            utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica nell'anno di riferimento;

                            rapporto tra costo effettivo dell'energia elettrica e fatturato pari almeno al 2%;

                            un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera.

Le imprese iscritte all'elenco nell'anno 2014 sono obbligate ad effettuare la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015. L'azienda è esonerata dall'obbligo se implementa un Sistema di Gestione conforme a EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, purché includa un audit energetico conforme al decreto 102.


Cosa si intende per "grande impresa"?


Se l'azienda ha più di 250 dipendenti, indipendentemente da altri criteri, è classificata come "grande impresa". Il conteggio del numero di dipendenti va effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 18 aprile 2005.


Se l'azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, ha un fatturato annuo superiore a 50 M€ e un totale di bilancio superiore a 43 M€, allora è "grande impresa" e quindi soggetto obbligato.

Il calcolo dei parametri va fatto tendendo conto anche delle imprese collegate o associate1.


Sanzioni


Le imprese soggette all'obbligo che non eseguono la diagnosi energetica sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 40.000 €. Se la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni viene ridotta del 50%. La sanzione non esime l'azienda dall'effettuare la diagnosi, che deve essere comunque comunicata all'ENEA entro 6 mesi dell'irrogazione della sanzione.

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